di Stefano Cuomo, Avvocato, Family Law Italy – www.familylawitaly.com – s.cuomo@familylawitaly.com – cell +393385221487
Il permesso di soggiorno per motivi di “residenza elettiva” è un titolo di soggiorno che può essere chiesto dal cittadino straniero il quale intenda stabilirsi in Italia. Può essere concesso in quattro distinti casi: a) in seguito all’ottenimento del relativo visto di ingresso, in base a quanto previsto dall’art. 13 d.m. 11 maggio 2011, c.d. Codice dei Visti; b) al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro o per famiglia, a titolo di conversione in residenza elettiva, se percettore di pensione in Italia, come previsto dall’art. 11, comma, 1 c-quater del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; c) al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario (v. Circolare Ministero dell’Interno del 18.7.2007 e d) al cittadino straniero dipendente dello Stato Vaticano (v. Circolare Ministero dell’Interno del 24.05.2005).
Per ciò che concerne i requisiti necessari per il rilascio del visto, il d.m. 11 maggio 2011, all’art. 13, stabilisce che lo straniero fornisca i) adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di una abitazione da eleggere a residenza oltre ii) il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro quali, a titolo esemplificativo, pensioni, redditi derivanti da proprietà immobiliari, da stabili attività economiche ovvero da altre fonti, purché siano fonti diverse dal lavoro subordinato e di tipo lecito.
Il requisito di cui sopra i), può essere rispettato tramite l’allegazione dell’atto di acquisto dell’immobile da adibire a residenza, così come attraverso l’allegazione di altra documentazione comprovante il possesso qualificato.
Circa le risorse economiche, come detto, devono essere stabili, nel senso che se ne possa ragionevolmente supporre la continuità nel tempo e, in ogni caso, non possono essere in inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato italiano. Stesso diritto è riconosciuto ai familiari, purché anche per essi sussistano le condizioni finanziarie e sia dimostrato il rapporto di parentela con il richiedente.
E’ obbligatorio inoltre iii) dotarsi di una assicurazione sanitaria. A tal fine, il richiedente può stipulare una polizza assicurativa o, in alternativa, provvedere alla iscrizione volontaria al SSN, versando in questo caso un contributo annuale determinato con decreto del Ministero della
Salute, in un importo percentuale da calcolarsi sul reddito complessivo conseguito in Italia o all’estero nell’anno precedente ed alle stesse condizioni del cittadino italiano.
Per quanto riguarda poi il presupposto della intenzione del richiedente di stabilirsi nel terrotorio nazionale, di cui al citato art. 13, primo periodo, merita di essere segnalata una decisione del Tar Lazio, chiamato a decidere della legittimità di un diniego avverso una richiesta di visto per residenza elettiva, il quale Tribunale ha precisato che, in tema di residenza elettiva, trattandosi per l’appunto di “residenza”, lo straniero è tenuto a conformarsi a quanto previsto dalla relativa nozione civilistica.
Più nel dettaglio, con la sentenza n. 7797 del 7 luglio 2016, il Tar del Lazio ha affermato la legittimità del diniego al rilascio di un visto di ingresso per residenza elettiva motivato, sulla scorta del fatto che non vi era prova circa la reale intenzione dell’istante di vivere e risiedere in Italia permanentemente, così come emerso dal vaglio, nel merito, della Rappresentanza consolare competente.
Infatti, scrive il giudice amministrativo relativamente a quanto indicato dall’art. 13 del d.m. citato che: “i riferimenti alla “residenza” nello stesso nomen del provvedimento e nella parte in cui si richiede la dimostrazione della disponibilità di “un’abitazione da eleggere a residenza” e la locuzione “che intenda stabilirsi nel nostro Paese”, è evocativa dei motivi della richiesta e della tendenziale definitività della situazione (dimostrata dall’utilizzo del verbo “stabilirsi”), rimandano alla nozione di residenza effettiva, che è quella determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un determinato luogo, “ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”.
Nel caso oggetto della pronuncia in esame, il Consolato aveva escluso vi fosse la prova dell’intenzione di stabilirsi in Italia in quanto, alla luce della attività economica svolta dalla società di proprietà del richiedente e, tenuto conto della carica sociale ricoperta – sia dal medesimo che dalla moglie -, non è stato possibile ritenere l’Italia quale nuovo centro della propria vita e degli affari.
In ogni caso si osserva che il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva con visto dall’estero non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, così come stabilito dal D.M. 11 maggio 2011, par. 13.
Tale titolo di soggiorno inoltre ha durata di un anno ed è rinnovabile fintanto che permangono le condizioni necessarie per il suo rilascio. La richiesta di rinnovo va proposta entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. Dopo cinque anni, il titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva può ottenere un permesso di soggiorno UE per lungo periodo, qualora sussistano anche le ulteriori condizioni previste dall’art. 9 del Testo Unico per l’Immigrazione.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno per residenza elettiva non è possibile allontanarsi dal territorio nazionale per oltre sei mesi continuativi, salvo che il titolare del permesso sia in grado di dimostrare che detta interruzione è dipesa da motivi gravi.
E’ inoltre possibile convertire il permesso di soggiorno per residenza elettiva in altro titolo, per motivi di lavoro, qualora sussistano i relativi presupposti.