Recupero dei booster spaziali: brevetti, know-how e strategia di protezione dell’innovazione nel caso cinese

Illustrazione concettuale di un sistema di recupero booster tramite rete

Recupero dei booster spaziali: brevetti, know-how e strategia di protezione dell’innovazione nel caso cinese

On. Simone Billi – European Patent Attorney e Capogruppo in Commissione Esteri della Camera dei Deputati Italiana

Il recente sviluppo cinese di sistemi per il recupero dei booster mediante reti di cavi costituisce un interessante caso di studio anche sotto il profilo della proprietà industriale. L’esame coordinato di una selezione di domande di brevetto consente infatti di ricostruire buona parte dell’architettura tecnica sviluppata in Cina e, contemporaneamente, di interrogarsi sul confine tra ciò che viene protetto mediante brevetto e ciò che può essere mantenuto come know-how riservato. Particolarmente interessante è inoltre la dimensione territoriale della tutela: le principali famiglie brevettuali analizzate risultano concentrate in Cina, senza corrispondenti estensioni internazionali individuate.

Una soluzione cinese al problema dei lanciatori riutilizzabili
La possibilità di recuperare e riutilizzare i primi stadi dei lanciatori rappresenta uno dei principali fattori di trasformazione dell’industria spaziale contemporanea. Ridurre la quantità di hardware che viene perduta dopo ogni lancio significa infatti incidere direttamente sui costi e sui tempi necessari per effettuare nuove missioni.

Il primo recupero riuscito del booster del Long March 10B, avvenuto il 10 luglio 2026, è particolarmente interessante perché mostra come la Cina stia sviluppando una soluzione tecnologica diversa da quelle divenute familiari attraverso i programmi statunitensi.

Il sistema può essere in buona parte ricostruito attraverso l’esame coordinato della documentazione brevettuale cinese. È necessaria, tuttavia, una precisazione metodologica: i documenti qui considerati costituiscono una selezione di brevetti e domande di brevetto ritenuti particolarmente significativi e non un censimento esaustivo della produzione brevettuale cinese relativa ai sistemi di recupero dei lanciatori.

Cosa raccontano i brevetti
L’architettura che emerge dalla documentazione esaminata prevede una piattaforma di recupero dotata di una rete di funi metalliche con un’apertura centrale attraverso la quale viene fatto transitare il booster durante la fase terminale della discesa.

La rete non svolge soltanto una funzione passiva. Alcune soluzioni brevettate prevedono che possa traslare sul piano orizzontale mediante attuatori installati sulla struttura, in modo da portare l’apertura centrale in corrispondenza della traiettoria effettiva del veicolo. Telecamere e sistemi di monitoraggio seguono il booster durante la discesa e forniscono i dati necessari al sistema di controllo.

La documentazione arriva a descrivere anche strumenti matematici relativamente sofisticati. Viene proposto, ad esempio, un Unscented Kalman Filter (UKF) per stimare dinamicamente posizione e velocità del veicolo sulla base delle misure disponibili, mentre modelli di tipo Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) vengono utilizzati per rappresentare il comportamento delle funi, che contemporaneamente scorrono sulle pulegge, si deformano e sono soggette a vibrazioni.

Quando il booster attraversa l’apertura della rete intervengono i dispositivi di aggancio. Tra le configurazioni brevettate figura un’asta incernierata al corpo del razzo, alla cui estremità è disposto un semplice gancio a baionetta. Una linguetta caricata a molla permette alla fune di entrare nella gola del gancio e ne ostacola successivamente la fuoriuscita.

L’arresto non avviene mediante un urto istantaneo. L’energia residua della discesa viene dissipata progressivamente attraverso il sistema che sostiene e controlla la rete: funi, carrucole, elementi mobili, puntoni telescopici e dispositivi di smorzamento accompagnano il movimento successivo all’aggancio distribuendo nel tempo le sollecitazioni.

Particolarmente interessante è una soluzione nella quale il movimento delle funi viene trasmesso a un circuito idraulico. Uno stantuffo comprime il fluido verso un accumulatore e la forza frenante viene modificata durante la corsa mediante una camma che regola progressivamente una valvola di strozzamento. Non si ricerca quindi semplicemente la massima frenatura disponibile, ma una legge di decelerazione controllata, finalizzata a contenere i picchi di carico sul booster e sulla struttura di cattura.

Schema brevettuale del sistema di controllo per il recupero del booster: dispositivo di misura visiva, filtri di retroazione verso il controllore e circuito idraulico di smorzamento con regolazione a camma della valvola di strozzamento
Estratto da un brevetto cinese relativo al sistema di controllo del recupero: controllo visivo del booster, retroazione filtrata verso il controllore e circuito idraulico di smorzamento (gas/liquido) con regolazione a camma della valvola di strozzamento. (Figura 1 del CN114572429)

La documentazione brevettuale descrive inoltre numerosi sottosistemi complementari: drag rudder multifunzione, meccanismi a cremagliera, differenti geometrie della rete, dispositivi di bloccaggio delle gambe di atterraggio, robot paralleli azionati da cavi e sistemi per la movimentazione del veicolo dopo il recupero. Una delle soluzioni più recenti prevede persino il ribaltamento del booster dalla posizione verticale a quella orizzontale e il suo inserimento in un contenitore cilindrico predisposto per il successivo trasporto marittimo.

Nel loro complesso, i documenti consentono quindi di ricostruire non una singola invenzione, ma una vera e propria architettura tecnologica composta da numerosi sottosistemi brevettati.

Ciò che il brevetto non racconta
Proprio la quantità di informazioni ricavabile dai brevetti rende altrettanto interessante osservare ciò che nella documentazione pubblica non appare.

Conosciamo numerosi dettagli meccanici, cinematici e funzionali, ma molto meno sappiamo, ad esempio, delle effettive strategie software utilizzate durante il recupero, dei parametri di sincronizzazione tra booster e rete, dei dati sperimentali impiegati per la taratura, delle tolleranze operative, dei valori effettivi di pretensionamento delle funi, delle procedure di gestione delle anomalie e della calibrazione finale dei diversi sottosistemi.

Non è possibile stabilire sulla sola base della documentazione pubblica quali di queste informazioni siano effettivamente mantenute segrete. Dal punto di vista della strategia di proprietà industriale, tuttavia, esse rappresentano precisamente il genere di conoscenze per le quali può essere preferibile il ricorso al know-how e al segreto industriale, soprattutto quando risultino difficilmente desumibili dal prodotto o dal processo mediante reverse engineering.

Il caso evidenzia così un principio particolarmente rilevante nella gestione degli intangible assets: brevetto e segreto non costituiscono necessariamente alternative, ma possono essere strumenti complementari. Le caratteristiche tecniche per le quali è opportuno ottenere un diritto di esclusiva possono essere brevettate; parametri, procedure, dati sperimentali e conoscenze di processo non immediatamente accessibili a terzi possono invece rimanere riservati.

Un brevetto cinese protegge in Cina
Vi è poi un secondo elemento di particolare interesse per il giurista.

Dall’esame delle famiglie delle principali domande analizzate non emergono, allo stato delle banche dati pubblicamente consultabili, corrispondenti estensioni PCT, europee o statunitensi. Le famiglie considerate appaiono sostanzialmente circoscritte alla Cina.

Il dato richiama uno dei principi fondamentali del diritto brevettuale: la territorialità.

Il brevetto cinese attribuisce infatti un diritto di esclusiva nel territorio cinese, ma non conferisce automaticamente un monopolio corrispondente negli Stati Uniti, in Europa o nelle altre giurisdizioni. Naturalmente, la valutazione della libertà di attuazione di una determinata soluzione richiederebbe una specifica freedom-to-operate analysis, considerando eventuali ulteriori diritti anteriori o successivi. Resta però significativo che le specifiche famiglie esaminate non mostrino una strategia di estensione internazionale paragonabile a quella normalmente osservabile per tecnologie destinate a mercati globali.

Le ragioni possono essere molteplici e non sono desumibili dai soli dati bibliografici: tutela concentrata sul programma nazionale, assenza di interesse commerciale diretto verso determinati mercati, valutazioni costi-benefici oppure una più articolata strategia di protezione dell’innovazione.

I diciotto mesi che ancora non possiamo vedere
Vi è infine un inevitabile limite temporale nell’analisi.

Il primo recupero riuscito è avvenuto soltanto il 10 luglio 2026. Una tecnologia così complessa viene normalmente perfezionata anche nelle fasi immediatamente precedenti alla dimostrazione operativa.

Poiché una domanda di brevetto viene ordinariamente pubblicata soltanto dopo diciotto mesi dalla data di deposito o di priorità, una parte delle innovazioni eventualmente depositate nel corso del 2025 e del 2026 potrebbe semplicemente non essere ancora visibile nelle banche dati pubbliche.

Sarebbe quindi errato considerare la documentazione oggi disponibile come una fotografia completa della tecnologia effettivamente utilizzata.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti del caso: una ricerca brevettuale non serve esclusivamente a individuare lo stato dell’arte o a valutare la libertà di attuazione. Se condotta sistematicamente e interpretata insieme alle informazioni tecniche pubblicamente disponibili, può diventare uno strumento di patent intelligence, capace di ricostruire l’evoluzione tecnologica di un concorrente e, talvolta, persino di evidenziare indirettamente le aree nelle quali il brevetto lascia spazio al know-how e al segreto industriale.

Nel settore spaziale, nel quale tecnologia, investimenti e interessi strategici si intrecciano sempre più strettamente, anche la documentazione brevettuale diventa quindi una fonte privilegiata per comprendere non soltanto che cosa viene inventato, ma anche come si sceglie di proteggerlo.

On. Simone Billi, European Patent Attorney e Capogruppo in Commissione Esteri della Camera dei Deputati Italiana

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