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ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALAWYERS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l’associazione denominata: “ITALAWYERS®”, con sede in via Domenico Chelini 20, nel Comune di Roma.

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ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apolitica, apartitica, senza alcuno scopo di lucro (traendo le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività solo ed esclusivamente dalle quote – e da eventuali contributi aggiuntivi spontanei – degli aderenti e da finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private) e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Scopo dell’Associazione ITALAWYERS® è di promuovere la cultura giuridica italiana e porsi come punto di riferimento per gli avvocati italiani – o di lingua italiana – nel mondo, rinforzando i legami con l’Italia e favorendo lo studio del diritto interno, internazionale e comparato specialmente rilevante per le istituzioni e per le comunità italiane all’estero. Fine precipuo di ITALAWYERS® è anche quello di favorire la conoscenza personale degli avvocati, la loro formazione e la collaborazione professionale, promuovendo ovunque iniziative editoriali, accademiche e sociali.

ART. 3 – (Soci)

  1. Requisiti essenziali per l’ammissione entro l’Associazione sono:
  2. A) il regolare esercizio della professione di avvocato in Italia (con regolare iscrizione all’Albo relativo) o in altro Stato (con regolare iscrizione alle associazioni o agli organismi professionali previsti dalle leggi in quello Stato vigenti);
  3. B) l’assenza di qualsiasi procedimento e/o sanzione (penale come disciplinare).
  4. L’ammissione all’Associazione comporta la condivisione degli scopi e l’accettazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. Essa è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e salvi i casi di esclusione.
  5. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
  6. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio di Amministrazione. L’eventuale diniego di ammissione dovrà essere motivato.
  7. La domanda di ammissione deve essere dall’interessato presentata con la trasmissione (a mezzo e-mail indirizzata all’indirizzo di posta elettronica info@italawyers.com) di relativo form denominato “domanda di ammissione” regolarmente compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di contabile
  8. Ogni Associato è iscritto con l’indicazione delle aree di competenza professionale (incluse specializzazioni e/o partnership) e dell’ambito territoriale di operatività per il quale lo stesso si è proposto o è stato accettato dal Consiglio di Amministrazione in sede di adesione.
  9. La quota annuale di adesione all’Associazione deve esser versata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Essa quota è ridotta del 50% per chi aderisce dopo il 30 giugno.

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ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese che, preventivamente approvate, abbiano effettivamente sostenuto nello svolgimento di attività delegata dall’Associazione ed effettivamente prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

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ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

–    Assemblea dei soci,

–    Consiglio di Amministrazione,

–    un Segretario/Tesoriere

–    Due Co-Presidenti,

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

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ART. 14 – (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  2. quote e contributi degli associati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia
  5. finanziamenti e sovvenzioni pubbliche o private o di enti internazionali.

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Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

(Allegato A Rep. 20473/13278 Notaio F. Orlandi di Roma)