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ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALAWYERS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 ss. c.c., l’associazione denominata: “ITALAWYERS®”, con sede in Roma (RM), via Domenico Chelini n. 20.

 

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ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è culturale, apolitica, apartitica, senza alcuno scopo di lucro (traendo le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote di iscrizione annuali e per la partecipazione dei soci alle singole attività, da eventuali contributi aggiuntivi spontanei degli aderenti, da finanziamenti o sovvenzioni pubblici o privati) e svolge attività di promozione degli scopi sociali.
  2. Scopo dell’Associazione ITALAWYERS è promuovere la cultura giuridica italiana nel mondo; porsi come punto di riferimento per gli avvocati italiani – o di lingua italiana – nel mondo, rinforzando i legami con l’Italia e favorendo lo studio del diritto interno, comunitario, internazionale e comparato specialmente rilevante per le istituzioni e per le comunità italiane all’estero.
  3. Ulteriore fine di ITALAWYERS è poi quello di favorire la conoscenza personale degli avvocati, la loro formazione e la collaborazione professionale, promuovendo ovunque iniziative in linea con lo scopo sociale, anche attraverso la collaborazione nella creazione (tra gli associati) di reti che, a tal futura ed eventuale data, saranno regolate dalle norme italiane e/o unionali e/o straniere che risulteranno vigenti.
  4. L’Associazione si avvale, per il raggiungimento dei suoi scopi e per rafforzare i rapporti tra gli associati, di diverse attività quali:
    – conferenze
    – congressi
    – organizzazione di eventi formativi
    Le stesse sono solo a titolo esemplificativo e non esaustivo

 

ART. 3 – (Soci)

  1. Requisiti essenziali per l’ammissione entro l’Associazione come “socio ordinario” sono:
    a. il regolare esercizio della professione di avvocato in Italia (con regolare iscrizione all’Albo relativo) o in altro Stato (con regolare iscrizione alle associazioni o agli organismi professionali previsti dalle leggi in quello Stato vigenti) oppure la qualità di “giurista”, per tale intendendosi laureati in giurisprudenza o corso di laurea corrispondente nel Paese di provenienza o residenza, che esercita una professione in ambito legale.
    b. in ogni caso, l’assenza di procedimenti e/o sanzioni (penali come disciplinari) che comunque incidono sulla onorabilità, il decoro e la moralità personale e la dignità professionale dell’interessato.
  2. L’ammissione all’Associazione comporta la condivisione degli scopi e l’accettazione del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno. Essa è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e salvi i casi di
    esclusione. 
  3. La quota sociale e/o il contributivo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
  4. Competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’ufficio di presidenza.
    L’eventuale diniego di ammissione dovrà essere motivato. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
  5. La domanda di ammissione deve essere dall’interessato presentata trasmettendo, a mezzo e-mail indirizzata a info@italawyers.com: – specificarichiesta di ammissione; – copia di documento di identità in corso di validità; – dichiarazione di consenso al trattamento dati personali; – copia di contabile bancaria attestante l’avvenuto versamento della quota associativa annuale (e dell’eventuale contributo aggiuntivo per la creazione del profilo personale sul sito dell’associazione).
  6. Ogni Associato è iscritto con l’indicazione delle aree di competenza professionale (incluse specializzazioni e/o partnership) e dell’ambito territoriale di operatività per il quale lo stesso si è proposto o è stato accettato
    dall’ufficio di presidenza in sede di adesione.
  7. La quota annuale di adesione all’Associazione deve esser versata (nella misura deliberata) entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno: ove, alla data del successivo 28 febbraio non risulti tale versamento, ciò sarà inteso come
    implicita rinuncia alla qualità di associato, con la perdita di tutti i diritti connessi, e comporterà la rimozione dal sito del profilo del socio rinunciante (nonché l’estromissione da ogni canale di messaggistica diretta).
    La quota è ridotta del 40% per chi aderisce dopo il 30 giugno.
  8. Gli associati sono ripartiti in tre categorie:
    – Fondatori: (omissis) – Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente deliberata e che, eventualmente ed in aggiunta, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, – Benemeriti:  sono persone che, comunque munite dei requisiti previsti per l’ammissione, vengono nominate tali dall’Assemblea per meriti
    particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Essi non sono soggetti al pagamento di alcuna quota associativa e la loro qualità è solo onorifica. – Sostenitori: sono persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo i requisiti richiesti per l’ammissione, sostengono l’associazione con libere erogazioni finanziarie di importo superiore al valore della quota sociale annuale

 

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ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli associati fondatori e gli ordinari hanno diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese che, preventivamente
    approvate, abbiano effettivamente sostenuto nello svolgimento di attività delegata dall’Associazione ed effettivamente prestata.
  2. Gli associati sostenitori sono privi di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
  3. Tutti gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Tutti gli associati, tranne i sostenitori, svolgono ogni propria attività nell’Associazione in modo personale,volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali

 

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ART. 5 – (Recesso ed esclusione dell’Associato)

  1. Ferma l’ipotesi di recesso implicito di cui all’articolo 3.7, il recesso espresso dall’Associazione ha luogo attraverso presentazione, da parte dell’associato, di conforme dichiarazione con e-mail indirizzata a info@italawyers.com. Detto
    recesso potrà avvenire in qualsiasi momento e non comporta la restituzione di alcuna quota versata. Il recesso espresso comporterà la perdita di ogni diritto connesso alla qualità di associato a far data dall’avvenuta comunicazione (o diversa data indicata dal recedente), la rimozione dal sito del profilo del socio rinunciante nonché l’estromissione da ogni canale di messaggistica diretta.
  2. L’aderente receduto che desiderasse il reingresso nell’Associazione sarà tenuto alla presentazione di nuova domanda di ammissione ed al versamento della correlativa quota.
  3. Sono causa di esclusione dall’Associazione:
    – l’assunzione di condotte incompatibili e/o incoerenti con le finalità ed i valori dell’Associazione;
    – il mancato rispetto del Codice Deontologico Forense e/o della Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato Europeo e/o del Codice Deontologico degli AvvocatiEuropei (ovvero: di ogni principio in tali documenti sancito) e l’inadempienza di qualsiasi altro impegno che, in sede di adesione, ogni aderente spontaneamenteassume;
    – tutti i contegni che possano arrecare pregiudizio all’immagine dell’Associazione e/o dei suoi soci sia all’esterno sia all’interno della stessa, o al conseguimento dei suoi obiettivi (quali, indicativamente e non esaustivamente: l’utilizzo improprio e/o non autorizzato del nome e/o del marchio  dell’Associazione; l’inosservanza dello statuto o dell’eventuale regolamento interno o delle deliberazioni assunte dall’assemblea dell’Associazione; il  mancato versamento della quota di adesione; l’utilizzo a titolo personale di somme di spettanza dell’Associazione; eventuali
    provvedimenti di interdizione e/o inabilitazione e/o condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; eventuali sanzioni disciplinari dell’ordinamento di appartenenza, l’esercizio del diritto
    di critica nei confronti della associazione e/o dei suoi soci al di fuori dei limiti tracciati dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabile e, comunque, di condotta condivisi dalla comunità legale.
  4. In caso di comportamento difforme e/o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare i seguenti provvedimenti (indicati in graduazione crescente di gravità): richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, ciò entro trenta giorni ed al Collegio dei probiviri, i quali deliberano con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

 

ART. 6 – (Organi sociali)

  1.  Gli organi dell’associazione sono:
    – Assemblea degli associati,
    – Consiglio Direttivo,
    – Il Segretario Generale,
    – Il Tesoriere,
    – Il Presidente,
    – Il Vice-presidente,
    – Il Collegio dei Probiviri
    Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
    2. Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito.

 

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ART. 14 – (Risorse economiche)

  1.  Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    A. quote e contributi degli associati;
    B. eredità, donazioni e legati;
    C. altre entrate compatibili con la normativa in materia;
    D. finanziamenti e sovvenzioni pubbliche o private o di enti internazionali.
  2.  L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a  meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

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ART. 17 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

(Allegato A Rep. 20473/13278 Notaio F. Orlandi di Roma)